ILO-MLC 2006 i sindacati firmatari dei contratti di lavoro risultano assenti, non si capisce bene se per incompetenza o per convenienza. Andiamo per gradi e cerchiamo di capire se tra gli emendamenti del 2014 e 2016 in vigore dal 8 gennaio 2019 ci sono novità a favore della nostra gente di mare
La Convenzione ILO sul lavoro marittimo – MLC 2006 nota come Carta dei diritti della gente di mare è stata emendata nel 2014 e nel 2016, dal 18 gennaio 2019 gli stessi sono entrati in vigore. La MLC 2006 riguarda tutte le navi di stazza lorda superiore a 5oo tonnellate che operano su rotte nazionali e internazionali. Non si applica alle navi di acque interne , adiacenti alle acque protette o alle zone in cui vigono i regolamenti portuali. Non riguarda inoltre navi impegnate in attività di pesca e operazioni analoghe, alle navi da guerra o ausiliarie.
Tutte le navi devono essere in possesso di due documenti specifici: il Certificato marittimo del lavoro (MLC) e la Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo (DMLC), documenti che provano le navi sono in conformità con i requisiti della Convenzione. Al fine di facilitare le attività ispettive e di controllo, l’ILO ha sviluppato linee guida e attività formative per ispettori, funzionari e consulenti legali, che si svolgono regolarmente presso il Centro di formazione dell’ILO con sede a Torino.
Di seguito quanto decreta il Direttore Generale del MIT Ing. M.Coletta a riguardo dell’aggiornamento DMLC Parte I in relazione agli Emendamenti 2014 e 2016 al Codice della Convenzione OIL – MLC 2006:
Per comodità di interpretazione di seguito la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL LAVORO MARITTIMO – PARTE I dove si legge: “I marittimi devono essere formati o certificati come competenti o altrimenti qualificati per lo svolgimento delle proprie funzioni conformemente alle prescrizioni dello Stato di bandiera. Seafarers must be trained or certified ascompetent or otherwise qualified to perform their duties according the Flag State’srequirements.” – COSMAR interpreta questo paragrafo come un obbligo da parte di un soggetto terzo, sia esso società di navigazione o istituzione pubblica, a far si che il marittimo sia formato e certificato come legge comanda a carico di chi ne fruisce la operatività. La gente di mare non deve pagare di tasca propria i corsi per i certificati di nuova stesura e di aggiornamento. Chiaramente si legge i marittimi devono essere formati e non che si devono formare.
Si invitano tutti i marittimi che ritengano non essere salvaguardati nei termini stabiliti dall’ILO-MLC 2006 a rivolgersi a COSMAR che si impegna a verificare i reclami ed agire conseguentemente anche, se del caso, rispettando l’anonimato.
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